Si accennerà ad un gruppo di diritti diversi tendenti a garantire la più ampia partecipazione possibile delle persone con disabilità alla vita politica economica e sociale come espressamente stabilità dall’art. 3 comma 2 della Costituzione.

ACQUISTO AUSILI TECNOLOGICI E INFORMATICI

La l. n° 104/1992 all’art. 34 garantisce l’assegnazione gratuita o con piccoli ticket di protesi e ausili tecnici per garantire una maggiore autonomia alle persone certificate con disabilità. L’erogazione avviene su domanda dell’interessato all’ufficio invalidi della propria ASL e gli ausili sono indicati in un “nomenclatore tariffario” approvato con decreto del Ministero della salute. L’ultimo nomenclatore in ordine di tempo è stato approvato con D.M. n° 332/1999. Negli ultimi 15 anni le tecnologie, specie informatiche, sono progredite enormemente, ma esse non rientrano nel nomenclatore il cui aggiornamento è stato fortemente richiesto dalle associazione, anche se ancora senza esito.

Però la normativa ha consentito l’acquisto di ausili tecnici e informatici extranomenclatore purchè prescritti da uno specialista sanitario e autorizzati da un medico legale delal propria ASL con la detrazione dell’IRPEF del 19% delle spese sostenute (DPR. n° 917/1986 art 15 comma 1 lettera c)  e con l’IVA al 4% (l. n° 30/1997, art. 2 comma 9).

AUTOVEICOLI

Il diritto di libera circolazione anche per le persone con disabilità è garantito dall’art. 16 della Costituzione. In concreto il legislatore ha facilitato l’esercizio ditale diritto favorendo agevolazioni fiscali per l’acquisto di autoveicoli intestati alle persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della l. n° 104/1992 o alle persone che le abbiano fiscalmente a carico.

In particolare per le persone con disabilità intellettiva è previsto l’acquisto di autoveicoli con la detrazione dall’IRPEF di una somma pari al 19% della spesa e con l’IVA al 4% (l. n° 388/2000 art. 30 comma 7, Circolare dell’Agenzia Entrate n° 19/2012 e Guida Agenzia delle Entrate).

È inoltre concessa l’esenzione dal pagamento del bollo di circolazione (C.M. n° 186/E del 15/7/1998).

È inoltre concessa l’esenzione dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico per auto nuova o usata.

Inoltre la normativa prevede il rilascio di un contrassegno di parcheggio alle persone non deambulanti, oggi sostituito dal contrassegno europeo, che consente la libera circolazione nelle zone a traffico limitato e nelle corsie preferenziali, alla sosta gratuita, a certe condizioni,  in spazi loro riservati e anche ad un posto riservato in prossimità della propria abitazione.

Questa è comunque materia riservata ai singoli regolamenti comunali che possono concedere tali benefici anche alle persone con disabilità intellettiva, come i comuni della regione Lombardia e quello di Roma.

Tali regolamenti fissano pure le agevolazioni per l’uso dei trasporti pubblici locali da parte delle persone con disabilità, come riduzioni delle tariffe o posti riservati.

In via più generale si ritiene di poter seguire l’interpretazione data alla C.M. del Ministero della Sanità n° 7 del 1972 secondo cui “la funzione di deambulazione, quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini estensivi, e cioè come mancanza di autosufficienza e collegata necessità di un accompagnatore” (vedi Quaderno AIPD n° 15 “Aspetti assistenziali e di tutela” p. 85). Seguendo tale interpretazione le famiglie di persone con disabilità intellettive in possesso dell’indennità di accompagnamento posso provare a chiedere ai propri comuni di residenza il contrassegno con i benefici conseguenti.

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ACCESSIBILE

La l. n° 104/1992 all’art. 25 garantisce il diritto all’informazione accessibile per le persone con disabilità, anche intellettiva. In applicazione di esso il parlamento ha approvato la l. n° 4/2004 che fissa in concreto le norme per l’accessibilità agli strumenti informatici e telematici della pubblica amministrazione.

A tal fine, per le persone con disabilità intellettiva, sono da tener presenti anche le linee guida per la scrittura di testi ad alta comprensibilità realizzati dall’ANFFAS e le pubblicazioni ad alta comprensibilità AIPD-Erickson.

DIRITTO ALL’ESERCIZIO DI VOTO

L’art. 29 della l. n° 104/1992 garantisce il diritto di voto per le persone con disabilità. Non si distingue tra persone con disabilità fisiche o intellettive. La norma consente anche che “un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto”. Ciò è evidente per le persone con disabilità motoria o della vista. A seguito della l. n° 180/1978 art. 11, per le persone con disabilità intellettiva, anche se interdette, inabilitate o sottoposte ad amministrazione di sostegno, non può essere vietato l’esercizio dell’elettorato attivo. Le associazioni di persone con disabilità intellettiva svolgono dei progetti di formazione ed orientamento perché le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto in modo consapevole ed autonomo. Il diritto di voto ovviamente, essendo strettamente personale, non può essere esercitato in rappresentanza dell’interessato né dal tutore, né dal curatore, né dall’amministrazione di sostegno.

Questo diritto è rafforzato dall’art. 29 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

DIRITTO ALLO SPORT E TURISMO

L’art. 23 della l. n° 104/1992 assicura il diritto all’esercizio della pratica sportiva anche agonistica da parte delle persone con disabilità. Il ministro della sanità con D.M. del 4/3/1993 ha fissato le norme per la concessione dell’idoneità allo svolgimento delle attività agonistiche per le persone con disabilità.

Lo stesso art. 23 della l. n° 104/1992 prevede il diritto al turismo accessibile con la rimozione delle barriere per l’accesso al lido del mare, sanzionando il rifiuto all’accesso ai pubblici esercizi, come alberghi, bar, ristoranti, cinema, impianti sportivi…, i cui titolari sono sottoposti a pesanti sanzioni pecuniarie ed anche a temporanea chiusura dell’esercizio medesimo.

DIRITTO ALLA NON DISCRIMINAZIONE

La l. n° 67/2006 vieta espressamente la discriminazione nei confronti di persone con disabilità sia diretta, cioè riguardante direttamente una persona, sia indiretta, consistente in un fatto, comportamento o provvedimento amministrativo che tratta le persone con disabilità in modo diseguale rispetto a persone senza disabilità che si trovano nelle stesse condizioni di vita.

La legge prevede non solo l’immediata cessazione della discriminazione, ma assicura un procedimento rapido, quale quello del processo del lavoro presso il tribunale civile, ed il diritto al risarcimento dei danni anche non patrimoniali dovuti al fatto stesso della discriminazione.

Inoltre le famiglie possono farsi assistere legalmente da associazioni riconosciute dalla presidenza del consiglio dei ministri ed inserite in un apposito elenco. Qualora la discriminazione sia collettiva, cioè riguardi un gruppo di persone, dette associazioni possono direttamente agire in proprio a tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Tutti questi diritti sono rafforzati dall’art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Per approfondimenti sui diritti sociali vedi:

Avv. Salvatore Nocera
FISH Nazionale
(Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap)