Data l’ampiezza di questo campo normativo ci si limiterà ad alcuni cenni.

PERMESSI LAVORATIVI

Per facilitare l’esercizio del diritto al lavoro delle persone con disabilità, l’art. 33 comma 6 della l. n° 104/1992 prevede che il lavoratore “in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”. È da precisare che deve trattarsi di lavoratori certificati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della stessa l. n° 104/1992. È da porre attenzione all’inciso “ove possibile”, il che significa che non siamo in presenza di un diritto pieno, ma subordinato alle necessità organizzative dell’impresa, alle quali pure è “condizionato” e subordinato il suo potere di non spostarsi dalla sede senza il proprio consenso. Ad es. in caso di fallimento, in caso di riduzioni di personale in quella sede, ecc.

Per garantire un’adeguata assistenza familiare alle persone con disabilità fin dalla nascita, i commi da 1 a 5 del citato art. 33 della l. n° 104/1992 dettano norme di agevolazioni a favore dei genitori (anche adottivi) o dei familiari estensibili con il comma 7 anche agli affidatari di persone con disabilità grave.

Il comma 1 prevede che i genitori (anche adottivi) “hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro”.

In alternativa il comma 2 prevede che possano usufruire “di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino”.

Il comma 3 prevede per i genitori o per un parente o affine entro il terzo grado convivente che assiste una persona con disabilità grave non ricoverata a tempo pieno in istituto specializzato, il diritto a 3 giorni di permesso mensili retribuiti, frazionabili anche in ore. Il ricovero in ospedale della persona assistita non fa perdere il diritto ai 3 giorni di permesso mensile, non essendo l’ospedale considerato istituto residenziale speciale.

Il comma 5 prevede che il genitore, il coniuge o il parente o affine entro il terzo grado che assiste con continuità una persona con disabilità grave “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Da sottolineare la necessità di un’assistenza continua e da tener presente che non siamo in presenza di un diritto pieno, stante l’inciso “ove possibile”.

CONGEDI PARENTALI

Per facilitare periodi di assistenza più lunga a favore delle persone con grave disabilità la normativa è la Corte Costituzionale sono intervenuti sul Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità approvato con decreto legislativo n° 151 del 2001. Questi i commi dell’art. 42 risultanti dai predetti interventi con alcuni chiarimenti indicati con [n.d.r. …].

“5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione  di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire  del  congedo  di  cui  al comma 2 dell’articolo 4 della  legge  8  marzo  2000,  n.  53 [n.d.r. 2 anni lavorativi anche frazionabili],  entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza,  decesso  o  in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha  diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso  di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno  dei figli conviventi; in caso di  mancanza,  decesso  o  in  presenza  di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a  fruire  del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per  ciascuna  persona  portatrice  di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi  di  cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore  per  l’assistenza  alla  stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono  riconosciuti  ad  entrambi i genitori, anche adottivi, che possono  fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo  complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il  congedo di durata annuale.

Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi  al  consumo per le famiglie di operai e impiegati.  

L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

[…] Per i dipendenti dei […] datori di lavoro privati, […] l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. [n.d.r. a ogni fine mese]

 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari  al  numero  dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

  1. I riposi, i permessi e i congedi di cui al  presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.”

PENSIONE DI INVALIDITÀ E ASSEGNO MENSILE

La Costituzione (art. 38) e la legislazione ordinaria contengono norme relative ai diritti economici e sociali intesi in senso ampio.

La normativa ordinaria (l. n° 118/1971 e successive modifiche), in applicazione di tale principio costituzionale ha previsto l’assegnazione di pensioni di invalidità alle persone con disabilità aventi la percentuale di invalidità pari al 100% e un reddito non superiore ad una certa somma (art. 12).

Alle persone con invalidità civile certificata superiore al 74% viene invece attribuito un assegno mensile (art. 13 l. n° 118/1971 così come sostituito dall’art. 1, comma 35 della l. n° 247/2007)

Per ciechi e sordi esiste una normativa a parte per tutti i benefici economici.

Quanto alle persone con disabilita intellettive la sentenza della Corte Costituzionale n° 50 del 1990 ha sancito l’applicabilità anche a loro della normativa sui benefici economici concessi agli invalidi civili.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

La legge n° 18/1980 all’art. 1, integrata dalla legge n° 508/1988, prevede il diritto all’indennità di accompagnamento al solo titolo della minorazione (cioè indipendentemente dal reddito e dal patrimonio posseduti) per le persone che, oltre ad essere dichiarate invalidi civili al 100% per minorazioni fisiche o intellettive, “si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua”.

Per le persone con disabilità intellettive, quindi condizione indispensabile è che sia necessaria un’assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita. Ciò vale anche per i minori di anni 18.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

La legge n° 289/1990 all’art. 1 prevede un’indennità di frequenza a favore dei “mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”. Ciò purché venga documentata la frequenza di centri ambulatoriali o socio-riabilitativi, scuole pubbliche o private a partire dagli asili nido o centri di formazione professionale.

DIFFERENZE TRA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E DI FREQUENZA

  1. Per l’indennità di accompagnamento occorre l’invalidità al 100%, mentre per quella di frequenza non è indicato un grado di invalidità.
  2. Per l’indennità di accompagnamento la commissione medico-legale deve accertare di non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza, mentre per quella di frequenza è sufficiente verificare “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”.
  3. L’indennità di frequenza è concessa solo ai minori di anni 18 che frequentino pure una delle strutture sopra indicate, mentre l’indennità di accompagnamento è concessa in qualunque età della vita senza la necessità di frequenza di particolari strutture.
  4. L’indennità di accompagnamento è concessa per tutta la durata della vita, mentre quella di frequenza per il solo periodo di frequenza documentato. Conseguentemente per es. per gli studenti non viene concessa durante i periodi di vacanza o di assenza.
  5. Entrambe non sono compatibili con il ricovero in strutture residenziali.
  6. Esse sono inoltre alternative l’una all’altra anche se “resta salva la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento più favorevole”.

IMPORTI E LIMITI REDDITUALI DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE

Ogni anno vengono ridefiniti gli importi delle pensioni, assegni e indennità e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche, collegandoli agli indicatori dell’inflazione e del costo della vita.
Per il 2016 gli importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle Prestazioni dell’INPS con Circolare INPS n. 210/2015. La tabella M3 con gli importi è contenuta nell’Allegato n. 4 alla circolare (pag. 30 e 31):

  1. Pensione di invalidità (maggiorenni, invalidità del 100%): € 279,47.
    Il limite di reddito è fissato in € 16.532,10
  2. Assegno mensile (maggiorenni, invalidità compresa tra il 74% e il 99%): € 279,47.
    Il limite di reddito è fissato in € 4.800,38
  3. Indennità di accompagnamento (minori e maggiorenni, invalidità al 100% e necessità di assistenza continua): € 512,34
  4. Indennità di frequenza (minori con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età che frequentano nido, scuola e/o svolgono terapie continuative presso ASL o centri convenzionati): € 279,47.
    Il limite di reddito è fissato in € 4.800,38.

I diritti sopra indicati sono rafforzati dall’art. 28 comma 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Per approfondimenti sui diritti economici vedi:

Avv. Salvatore Nocera
FISH Nazionale
(Federazione Nazionale per il Superamento dell’Handicap)